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CONTRASSEGNI PER PORTATORE DI HANDICAP

Come ottenere il primo permesso

Competente a decidere in merito al possesso dei requisiti che permettono il rilascio del contrassegno per portatore di handicap è la A.S.L. territoriale. Pertanto occorre dapprima effettuare una visita presso il distretto A.S.L. competente, portando con sè l'eventuale documentazione medica in possesso.

La ASL Servizio di Igiene Pubblica rilascia un certificato che attesta l'effettiva difficoltà di deambulazione e la necessità di ottenere il "contrassegno per portatori di handicap" per un determinato periodo di tempo.

L'interessato deve poi compilare e presentare la richiesta di rilascio del permesso, presso l'ufficio competente del Comune di residenza.

Il permesso per portatore di handicap ha validità massima di 5 anni dalla data di rilascio.

Il permesso per portatore di handicap è gratuito.

I successivi rinnovi

Allo scadere del contrassegno, se l'invalidità permane, è sufficiente presentare all'ufficio comunale competente un nuovo certificato, rilasciato dal proprio medico di base, che comprovi l'effettiva necessità, ovvero ripetere la visita presso la ASL competente per territorio.

L'ufficio comunale competente provvede al rinnovo del permesso per portatore di handicap in sostituzione di quello scaduto

IMPORTANTE: il permesso è personale e non cedibile.

NORMATIVA

Avvertenza: Il testo degli articoli riportati è disponibile al solo scopo informativo. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza rispetto a quanto qui pubblicato.

L'articolo 188 del Codice della Strada, il Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada, nonchè il D.P.R. del 24 luglio 1996, regolamentano la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide.

Art. 188 del Codice della Strada

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.

3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro settantotto a euro trecentoundici.

5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentotto a euro centocinquantacinque.

Art. 381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada
Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide

1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del Codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.

2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione e' resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi" di cui alla figura V.4. Il contrassegno e' strettamente personale, non e' vincolato ad uno specifico veicolo a ha valore su tutto il territorio nazionale. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5.

3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Unita' sanitaria locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica e' stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti "contrassegni invalidi" già rilasciati. All'atto del rinnovo, il contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme.

4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.

5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta intensità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno invalidi". Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.

6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal ministro dei Lavori pubblici sentito il ministro della Sanità.

D.P.R. 24 Luglio 1996: ARTT. 11 e 12
Art. 11 Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili

l. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.

2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.

3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane», così come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile l992, n. 285, qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.

4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 12.

5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.

6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 12 Contrassegno speciale

l. Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.

2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.

3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti.